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L’inerzia del Pubblico Ministero e i poteri di iniziativa del giudice


Nel caso in cui l’accusa non depositi tempestivamente la lista dei testimoni che intende assumere in dibattimento, la conseguenza sarà di dover considerarsi inammissibile la relativa domanda di ammettere le disposizioni testimoniali, formulata nelle richieste introduttive.
Si è posto il quesito se fosse tuttavia lecito che il giudice ammettesse d’ufficio i mezzi di prova.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione e la stessa Corte Costituzionale hanno chiarito che ciò che diventa inammissibile, in questi casi, non è la “prova”, bensì la “richiesta” come atto di parte.
Viceversa, nessuna inammissibilità è prevista per il potere esercitabile d’ufficio dal giudice.
Inoltre, ha sottolineato che, ove il giudice ammetta d’ufficio una prova, resta comunque salvo il diritto delle parti all’ammissione della prova contraria.
Sulla base dell’orientamento giurisprudenziale finora emerso, ci pare che il codice accolga un principio dispositivo attenuato.
Tale principio consente la libera applicazione del diritto alla prova spettante alle parti, ma non preclude i poteri di iniziativa probatoria d’ufficio.
I poteri esercitabili dal giudice d’ufficio toccano l’onere della prova in senso formale, inteso come onere di introdurre la prova nel processo.
Non incidono sull’onere sostanziale di convincere il giudice; cioè spetta pur sempre a chi accusa, l’onere di provare i fatti al di fuori di ogni ragionevole dubbio.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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