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La discussione finale nel processo penale


Ha inizio quando è terminata l’istruzione probatoria, permette al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti private di formulare le proprie conclusioni.
La discussione è diretta dal presidente dell’organo giudicante, che ha il potere di impedire ogni divagazione, ripetizione e interruzione.
L’ordine degli interventi è disciplinato dal codice in modo che l’accusa pubblica e privata precedano la difesa dell’imputato, attuando cosi il principio dell’onere della prova.
Le conclusioni sono formulate oralmente; tuttavia, è posto a carico della parte civile l’onere di presentare comunque conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento del danno, anche la determinazione del loro ammontare.
Se il difensore della parte civile non adempie a tale onere, la costituzione di parte civile si intende revocata ex lege.
Il Pubblico Ministero e i difensori delle parti private possono replicare, ma la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
Una volta che sia stata esaurita la discussione finale, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e l’organo giudicante si ritira in camera di consiglio per deliberare la sentenza.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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