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La consultazione di documenti in aiuto alla memoria nel processo penale


Viene in rilievo la possibilità, che ha il dichiarante, di “rinfrescarsi la memoria”.
Ai sensi dell’art. 4995 c.p.p. “il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti”.
La consultazione di documenti può essere chiesta da colui che è interrogato.
Si tratta di un diritto che può essere esercitato su autorizzazione del presidente in presenza di precisi requisiti:
- l’oggetto che può essere consultato deve essere un documento redatto dal dichiarante;
- il documento può essere consultato in aiuto della memoria, occorre cioè accertare che il dichiarante non ricordi i fatti registrati a suo tempo; inoltre, il dichiarante, può consultare - il documento nel senso che, dopo averlo visionato, deve rispondere alle domande senza leggerlo;
- il documento deve essere reso riconoscibile alle controparti, le quali hanno il diritto di utilizzarlo ai fini del controesame.
I periti ed i consulenti tecnici di parte, nel corso dell’esame hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni senza che sia richiesta l’autorizzazione del presidente.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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