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Il principio generale della inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni nel processo penale


Dalla lettura combinata degli artt. 526 e 514 c.p.p. si desume un principio generale: le prove dichiarative precostituite sono inutilizzabili, salvo i casi nei quali espressamente la legge ne consenta l’acquisizione.
Alla luce di questa ricostruzione, le norme che consentono l’utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni hanno natura eccezionale e, come tali, non sono estensibili per analogia.
L’art. 526 vieta l’utilizzazione, come prova della colpevolezza, delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
Si tratta di una norma di chiusura da cui si ricava che in ogni caso, anche laddove la legge consente l’acquisizione delle precedenti dichiarazioni, resta fermo il principio secondo cui la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto al contraddittorio.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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