I preliminari all’esame incrociato nel processo penale
Le prove orali sono tutte assunte mediante l’esame incrociato.
Gli obblighi, ai quali sono sottoposti i dichiaranti, sono differenti a seconda del tipo di dichiarante stesso:
Testimone, ha l’obbligo, penalmente sanzionato, di rispondere secondo verità e deve essere avvisato dal presidente dell’esistenza di tale obbligo.
Quindi il presidente invita il testimone a rendere pubblicamente e solennemente una dichiarazione con la quale si impegna a dire la verità.
Dopodiché il presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità.
L’esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell’udienza nessuna delle persone citate possa, prima di deporre, comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell’aula di udienza.
Si vuole con ciò tutelare la genuinità della fonte probatoria, evitando che le cognizioni del teste siano, consapevolmente o meno, alterate da notizie di risultati di altre prove, con cui il teste medesimo potrebbe essere indotto a coordinarle.
Perito, si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni se applicabili.
Il perito assume l’obbligo di “far conoscere la verità”; tale obbligo è sanzionato penalmente e permane al momento in cui il perito è sentito con l’esame incrociato.
Consulente tecnico di parte, può non rispondere su oggetti che coinvolgono il segreto professionale.
Parti, sono sottoposte all’esame soltanto su loro richiesta o con il loro consenso; non hanno un obbligo penalmente sanzionato di dire la verità: se rifiutano di rispondere ad una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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