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Inutilizzabilità fisiologica nel processo penale


Inutilizzabilità fisiologica, è conseguenza diretta del principio di separazione delle fasi del procedimento.
Alcuni atti sono inutilizzabili fisiologicamente non perché compiuti in violazione di un divieto probatorio, ma soltanto perché acquisiti prima del dibattimento.
Infatti il codice pone la regola, salvo eccezioni, in base alla quale il giudice può utilizzare ai fini della deliberazione soltanto le prove legittimamente acquisite nel dibattimento.
Con l’inutilizzabilità fisiologica si munisce di una sanzione processuale il principio del contraddittorio: le prove raccolte durante le indagini preliminari non sono utilizzabili nella decisione poiché non hanno subito il vaglio del contraddittorio.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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