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Dichiarazione ed estensione della nullità nel processo penale


La dichiarazione di nullità di un atto è fatta dal giudice quando, nel caso concreto, non vi sono limiti di deducibilità né si sono verificate sanatorie applicabili a quel tipo di nullità.
L’estensione della nullità è una caratteristica che riguarda l’effetto invalidante che una nullità produce sugli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, i quali sono a loro volta resi invalidi.
L’estensione della nullità tocca soltanto gli atti che, oltre ad essere successivi siano anche “dipendenti” in senso logico o giuridico dall’atto viziato.
L’estensione della nullità produce effetti gravi allorché il vizio colpisca un atto propulsivo del procedimento, come il decreto che dispone il giudizio, in quanto il tal caso vengono travolti dalla nullità tutti gli atti successivi.
Il giudice che dichiara la nullità di un atto, ne dispone la rinnovazione qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.
Se è dichiarato nullo un atto di prova provvede alla sua rinnovazione il giudice del grado di giudizio in cui la nullità è stata dichiarata, indipendentemente dal grado in cui tale vizio si era prodotto.
Se è nullo un atto propulsivo allora la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento al grado di giudizio in cui è avvenuto il vizio in questione e la relativa rinnovazione sarà di competenza della giurisdizione di tale grado.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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