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Nullità intermedie nel processo penale


Nullità intermedie, le inosservanze di media gravità, sancite dall’art. 180 c.p.p. come quelle residuali del 178 c.p.p. che non rientrano tra le nullità assolute ex art. 179 c.p.p., che riguardano una sera più ampia di soggetti.
Queste nullità sono rilevabili anche d’ufficio, ma entro certi termini, e inoltre sono sanabili.
Se si verificano prima del giudizio sono deducibili dalle parti o dal giudice prima del dibattimento, e sono rilevabili dal giudice al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.
Se si verificano in giudizio non possono essere dedotte né rilevate se non le successivo grado di giudizio.
Rientrano in questa tipologia:
- le inosservanze delle disposizioni attinenti alla partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento;
- le inosservanze concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante (se dell’imputato si ha nullità assoluta).

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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