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Distinzioni tra nullità intermedie e nullità relative nel processo penale



Il codice pone una distinzione tra due istituti che hanno il medesimo ambito di applicabilità, e cioè le nullità intermedie e relative:
Limiti di deducibilità, danno luogo a un difetto di legittimazione della parte, di modo che essa trova un ostacolo a eccepire la nullità (intermedia o relativa).
Tali nullità, in particolare, non possono essere eccepite da colui che vi ha dato o ha concorso a darvi causa, né possono essere eccepite da colui che non ha interesse all’osservanza della disposizione violata.
Inoltre, quando la parte legittimata assiste al compimento dell’atto viziato, deve eccepire la nullità prima del suo compimento o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.
Se la parte legittimata ad eccepire la nullità non assiste al compimento dell’atto viziato valgono gli ordinari termini previsti a pena di decadenza.
Sanatorie, sono quei fatti giuridici ulteriori e successivi rispetto agli atti viziati che, affiancati a questi ultimi, li rendono equivalenti agli atti validi.
La sanatoria, se si verifica, impedisce a qualsiasi parte di eccepire, e al giudice di rilevare, la nullità dell’atto.
Questo istituto è ispirato al principio di conservazione degli atti.

Il codice distingue due tipi di sanatorie:
1. generali, si applicano alle nullità di tipo intermedio o relativo non generali.
La nullità è sanata se la parte interessata:
- ha rinunciato espressamente ad eccepirla oppure ha accettato gli effetti dell’atto viziato anche tacitamente;
- si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto nullo è preordinato.
Non si da rilievo all’ipotesi in cui l’atto nullo abbia comunque raggiunto lo scopo per cui è preordinato, richiedendo comportamento esclusivamente formali per sanare tale atto.
Ciò si pone in contrasto col principio di ragionevole durata del processo penale;
2. speciali, la nullità di una citazione o di un avviso oppure delle relative notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.
Sono ispirate a conservare gli atti che, nonostante il vizio, abbiano comunque raggiunto lo scopo per cui erano preordinati, garantendo così la celerità delle operazioni.
Purtroppo però tale possibilità è prevista solo per alcuni atti che la richiamano espressamente.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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