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L’imparzialità del giudice: astensione e ricusazione


Motivi comuni all’astensione e alla ricusazione sono:
- il giudice deve astenersi e può essere ricusato se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità: manca di impregiudicatezza;
- il giudice deve astenersi e può essere ricusato in tutte quelle situazioni nelle quali abbia legami con le parti o con l’oggetto del procedimento: manca di terzietà.
Tali situazioni si realizzano quando il giudice:
- ha interesse nel procedimento o qualche parte privata o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli, o comunque in tutti quei casi in cui l’esito del procedimento possa procurargli un vantaggio economico o morale;
- è tutore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private in causa o se il difensore, curatore o procuratore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- ha dato consigli o ha manifestato il proprio parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie;
- vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
- qualcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato;
- un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Pubblico Ministero nel caso.

La dichiarazione di astensione è valutata dal presidente dell’organo giudicante al quale appartiene il magistrato.
La dichiarazione è accolta se si accerta che in concreto esistono le situazioni che mettono in pericolo l’imparzialità.
Il codice fa un elenco minuzioso dei motivi in cui il giudice ha l’obbligo di astenersi, dopodiché allarga questo obbligo ad una clausola aperta: quando vi siano "gravi ragioni di convenienza", dove per grave si intende che possa incidere sulla libertà di determinazione del giudice.
Con la ricusazione le parti possono rigettare il giudice in base ai medesimi motivi previsti per l’astensione, con due precisazioni:
non è possibile ricusare per "gravi ragioni di convenienza";
è possibile ricusare il giudice che abbia "manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione".
Ciò denota che le parti possono ricusare il giudice soltanto in casi tassativamente previsti dalla legge in quanto non si fa rinvio alla clausola aperta.
Sulle richieste di ricusazione di giudici del Tribunale, della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’appello decide la Corte d’Appello; sulle richieste di ricusazione di giudici della Corte d’Appello decide una diversa sezione sempre della Corte d’Appello; sulle richieste di ricusazione di giudici della Corte di Cassazione decide una diversa sezione della Corte di Cassazione stessa.
A seguito dell’accoglimento della domanda di ricusazione viene designato un altro magistrato e nel frattempo il magistrato ricusato non deve sospendere la sua attività, ma non può pronunciare una sentenza.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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