La rimessione del processo penale
Riguarda casi in cui è pregiudicata l’imparzialità dell’intero ufficio giudicante territorialmente competente a prescindere dalle situazioni che riguardino il singolo magistrato che lo compone.
In questi casi il codice prevede lo spostamento della competenza per territorio ad un organo giurisdizionale, con la medesima competenza per materia, situato nel capoluogo del distretto di Corte d’Appello individuato in base alla tabella A annessa alla legge 420/98.
Lo spostamento è deciso dalla Corte di Cassazione se e in quanto tale organo accerti l’esistenza di almeno uno dei requisiti della rimessione.
La richiesta motivata di rimessione può essere presentata soltanto dall’imputato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale presso la Corte d’Appello.
I casi di rimessione sono tre e devono derivare tutti e tre da "gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili": la situazione deve essere grave, cioè lasci presagire un esito non imparziale; locale, cioè non diffusa sull’intero territorio nazionale; e non altrimenti eliminabile, cioè facendo ricorso agli strumenti a disposizione del potere esecutivo.
Quindi i tre casi sono:
quando sono pregiudicate la sicurezza e l’incolumità pubblica, cioè ipotesi di guerriglia urbana;
quando è pregiudicata la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, cioè ipotesi in cui i giudici popolari o i testimoni sono intimiditi da associazioni mafiose;
quando gravi situazioni locali determinano motivi di legittimo sospetto, cioè casi in cui la pressione dell’ambiente sui giudici appare, ad un osservatore esterno, idonea a compromettere la serenità della decisione.
La decisione sulla richiesta viene presa dalla Corte di Cassazione con ordinanza che, qualora la accolga, viene comunicata senza ritardo al giudice che procede e a quello designato.
Il giudice designato provvede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente alla rimessione quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione.
La normativa cerca di assicurare un bilanciamento tra il principio di imparzialità del giudice e il principio del giudice naturale.
Tra tali principi prevale quello di imparzialità, anche se il principio del giudice naturale impone la tassatività-determinatezza delle ipotesi di rimessione.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale - modulo I, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Manuale di procedura penale
- Autore del libro: Paolo Tonini
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