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La nozione di azione penale


E’ la richiesta diretta al giudice di decidere sull’imputazione.
Il codice precisa quali sono gli atti con i quali è esercitata l’azione penale: il Pubblico Ministero la esercita formulando l’imputazione che nel procedimento ordinario è ricompresa nella richiesta di rinvio a giudizio, mentre nei riti speciali è ricompresa nell’atto che instaura il singolo procedimento.
L’imputazione consiste nell’addebitare ad una determinata persona un fatto di reato.
Gli elementi sono:
- l’enunciazione del fatto storico in forma chiara e precisa;
- l’indicazione degli articoli di legge violati, c.d. titolo del reato;
- le generalità della persona alla quale il reato è addebitato.
Gli effetti che produce l’esercizio dell’azione penale sono:
pone al giudice l’obbligo di decidere su di un determinato fatto storico;
fissa in modo tendenzialmente immutabile l’oggetto del processo, e cioè impone al giudice il divieto di decidere su di un fatto storico differente da quello precisato nell’imputazione.
Il codice non indica espressamente quale è la misura degli elementi probatori che sono necessari per formulare l’imputazione.
Tuttavia, tale criterio può essere ricavato a contrario dall’espressa indicazione del requisito che deve essere presente nell’opposta ipotesi: la richiesta di archiviazione.
Il Pubblico Ministero presenta richiesta di archiviazione allorché ‹‹ gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio ››.
Da ciò si ricava che l’imputazione è formulata quando il Pubblico Ministero ha raccolto elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, cioè quando i risultati delle indagini sono in grado di permettere al Pubblico Ministero di dimostrare la fondatezza dell’accusa, ossia devono rendere altamente probabile una sentenza di condanna.
Non è sufficiente che il Pubblico Ministero ritenga “possibile” la reità di una persona, occorre che egli ritenga probabile ottenere in giudizio una sentenza di condanna.
Poiché a lui spetta di sostenere l’accusa in giudizio, su di lui ricade per intero la responsabilità nell’aver formulato l’imputazione in caso di insuccesso.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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