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Il monopolio dell’azione penale


Il monopolio dell’azione penale in capo al Pubblico Ministero non è imposto dalla Costituzione, in quanto durante i lavori della costituente è stato respinto un emendamento che tendeva a qualificare come “pubblica” l’azione penale.
La Corte Costituzionale ha affermato che la titolarità dell’azione penale può essere conferita anche a soggetti diversi dal PM, è sufficiente che ciò non vanifichi il dovere di quest’ultimo di esercitarla.
Il codice di procedura penale ha attribuito unicamente al Pubblico Ministero il potere di esercitare l’azione penale, si tratta quindi di una scelta compiuta dal legislatore ordinario.
Si ha una deroga al monopolio grazie ad una riforma del 1999 che ha attribuito competenze penali alla giurisdizione del giudice di pace e ha concesso alla persona offesa la facoltà di chiedere con ricorso diretto al giudice di pace la citazione a giudizio del responsabile del reato.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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