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Il riscontro nel processo penale


Il legislatore impone che sia fatto un riscontro particolarmente accurato delle dichiarazioni rese dal coimputato, dall’imputato connesso e dal testimone assistito.
Per riscontro si intende comunemente il controllo di attendibilità di una dichiarazione.
Si tratta di vedere se i fatti che sono stati affermati dal dichiarante trovino conferma negli altri elementi raccolti, ciò fa parte del più generale obbligo di motivazione imposto al giudice.
Le dichiarazioni degli imputati connessi o collegati possono essere valutate come prova soltanto se vi sono riscontri.
La ratio sta nel fatto che l’imputato è la persona che ha, di regola, l’interesse più forte all’esito del procedimento penale.
Pertanto egli ha un forte interesse a dire il falso per ottenere un qualche vantaggio, oppure può avere motivi per vendicarsi di un complice per un comportamento da questi tenuto.
Il riscontro, tuttavia, non elimina il libero convincimento del giudice: una volta che il riscontro abbia avuto un esito positivo, il giudice dovrà verificare se la dichiarazione può essere utile a ricostruire il fatto storico in un determinato modo.
Il codice impone di effettuare il riscontro valutando “se i fatti che sono stati affermati dal dichiarante trovino conferma negli altri elementi di prova”, i quali non occorre siano tali da permettere di provare da soli il fatto affermato, ma è sufficiente che siano tali da permettere semplicemente di affermare l’attendibilità del dichiarante su quel determinato punto.
Inoltre il codice parla di “altri” elementi di prova: se ne ricava che gli elementi di comparazione devono essere esterni rispetto alla dichiarazione stessa, dando luogo al termine riscontro estrinseco.
La giurisprudenza ha, però, dedotto un’altra cosa: se si è imposto il più, cioè il riscontro estrinseco, si è dato per scontato che debba essere fatto il meno, cioè il riscontro interno alla dichiarazione stessa.
Quindi la giurisprudenza ha affermato che la dichiarazione deve essere valutata anche al suo interno, c.d. riscontro intrinseco, al fine di controllare se essa è precisa, coerente in se stessa, costante e spontanea.
Il riscontro estrinseco, invece, deve basarsi su concrete circostanze fattuali: può basarsi anche su dichiarazioni di altre persone, e cioè di testimoni o coimputati.
Infine il riscontro deve essere individualizzante, cioè si deve trovare una conferma di attendibilità per ogni singola dichiarazione accusatoria del dichiarante e per ciascuno degli accusati.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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