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La testimonianza assistita dell’imputato “giudicato”


L’imputato collegato è sentito con l’assistenza obbligatoria del proprio difensore di fiducia o d’ufficio, in ragione del collegamento tra il reato, che gli è addebitato, e quello che è oggetto del procedimento nel quale è chiamato a deporre.
Il legislatore ha previsto due forme di testimonianza assistita:
Testimonianza assistita dell’imputato “giudicato”, scatta dopo che è concluso, con sentenza irrevocabile, il procedimento a carico dell’imputato collegato teleologicamente o concorrente.
L’imputato giudicato può essere sempre chiamato come testimone assistito in un procedimento collegato o connesso, anche se non ha mai rilasciato dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui.
Infatti ha l’obbligo di rispondere secondo verità a tutte le domande che gli vengono poste, sia riguardanti fatti altrui che fatti propri, fermo restando il privilegio contro l’autoincriminazione per ulteriori reati che egli abbia commesso.
Viceversa il testimone assistito “giudicato” non gode del privilegio contro l’autoincriminazione sul fatto proprio coperto da sentenza irrevocabile, in quanto in ogni caso non potrà nuovamente essere giudicato su quel fatto, salvo che nel processo concluso a suo svantaggio egli si fosse proclamato innocente: in tal caso la tutela dell’onore fa si che il privilegio contro l’autoincriminazione permanga.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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