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L’esperimento giudiziale nel processo penale


E’ ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
Consiste nella riproduzione, per quanto possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
Il mezzo di prova si basa sulle metodologie proprie delle sperimentazioni scientifiche.
Il giudice dirige lo svolgimento delle operazioni; può anche d’ufficio designare un esperto per l’esecuzione di quelle tra esse che richiedono specifiche conoscenze.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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