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Situazione di scissione societaria parziale con beneficiaria di nuova costituzione

Situazione di scissione societaria  parziale con beneficiaria di nuova costituzione





ESEMPIO
A : società preesistente. Ha due soci, x al 50% e y al 50%. Viene scisso un ramo  aziendale di A dotato di propria autonomia, δ.



Nasce una società B dove si troveranno i dati di δ.
Il progetto di scissione dovrà evidenziare le quantità di A prima della scissione, le quantità patrimoniali trasferite alla società di nuova costituzione e ciò che rimane in A.
   


I soci di B, sono gli stessi soci di A, nelle stesse proporzioni.
In quest’operazione di scissione abbiamo un criterio di continuità contabile.
Si è data vita ad una realtà nuova, sulla base di una costola di quella vecchia.
Art. 2506 ter 2 co. Impone agli amministratori della società che si scinde di indicare il patrimonio netto effettivo di quanto dato alle beneficiarie e di quanto rimane nella scissa. Il valore effettivo non è il valore contabile. Il legislatore non prevede una relazione di stima che certifichi questi valori, ma impone l’evidenza dei valori effettivi.
Il capitale sociale di A viene diminuito. Il socio di A, che diventa anche socio di B, è socio di una società A ridimensionata. Le sue azioni perdono valore. Quindi o vengono annullate delle azioni o si riduce il loro valore nominale, però dall’altra parte si ricevono azioni di B che hanno un valore equivalente.
La scissione in capo ad A richiede comunque una riduzione di capitale sociale, perché il netto coincide con il capitale sociale.


Il capitale sociale rimane quello originario, le riserve vanno a costituire il capitale sociale della nuova società. Tutto dipende da come si imputa in capo ad A la dote patrimoniale.

Tratto da TECNICA PROFESSIONALE di Valentina Minerva
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