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Definizione e classificazione dei tributi

Non esiste una definizione di tributo nel nostro ordinamento, ma viene ricavata dalla combinazione di 2 principi costituzionali:
- PRINCIPIO DI LEGALITÀ O RISERVA RELATIVA DI LEGGE - art. 23 costituzione
- PRINCIPIO DI CAPACITÀ PRODUTTIVA - art. 53 costituzione
Per analizzare il punto di vista formale si prende in considerazione l’art. 23 della costituzione:
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
In base alla legge significa che si tratta di una riserva relativa di legge. Alla quale corrisponde una riserva assoluta, descritta dall’art 25 cost:
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
È quindi l’ordinamento che deve stabilire in maniera precisa la fattispecie che prevede una sanzione per il soggetto. La legge ordinaria deve prevedere tutta la fattispecie.
L’art 23, essendo una riserva relativa, deve trovare la sua base nella legge in senso formale (che è la legge di 1° livello).
Il tributo è dovuto senza che vi concorra la volontà del privato. Una volta che la legge stabilisce un tributo, questo si applica automaticamente, senza che ci sia l’approvazione del soggetto e dell’amministrazione (vincolata). Questo è il profilo formale dell’imposta.
Per analizzare il punto di vista sostanziale si prende in considerazione l’art. 53 della costituzione:
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato ai criteri di progressività.
Quest’articolo trova un collegamento con l’art 2 della costituzione:
Principio della solidarietà economica tra i consociati:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti violabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, dove si svolge la sua personalità, e richiede adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
L’art 53 quindi stabilisce che tutti (e non solo i cittadini) che producono ricchezza nel territorio dello Stato hanno l’obbligo di contribuire al fabbisogno delle finanze pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.
Per capacità contributiva non c’è una definizione, ma si intende qualsiasi forma di ricchezza, di attitudine economica del soggetto passivo.
Quindi coloro che manifestano forme di ricchezza hanno un obbligo al quale viene imposto un limite (capacità contributiva) di concorrere a pagare le imposte.
La capacità contributiva è quindi fondamento (collegamento tra art.2 e 53) e limite (capacità contributiva) di qualsiasi forma di imposizione.
Non c’è scritto qual è il limite dell’imposizione, si sa solo che non può essere espropriata tutta la ricchezza del soggetto.
La capacità contributiva rappresenta il presupposto del tributo.
Tempo fa si riteneva che l’imposizione doveva colpire solo il titolare della ricchezza; la Corte Costituzionale oggi ha stabilito che basta che ci sia la capacità contributiva in se, indipendentemente dal soggetto.
È solo la combinazione di questi due articoli che dà luogo all’imposta. La nozione di tributo che scaturisce dalla costituzione coincide con il concetto di imposta. Sicchè il diritto tributario potrebbe essere meglio denominato diritto dell’imposta.
Accanto alla figura delle imposte, esistono altre prestazioni avente carattere tributario. L’imposta è la forma di imposizione prevalente. Ma il tributo è dato da qualsiasi forma di imposizione che trova fondamento nella legge.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Valentina Minerva
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