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Principio di capacità contributiva – art.53 Costituzione

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. In questa definizione rientrano ad esempio i cittadini non italiani, che però producono reddito in Italia.
L’oggetto della tassazione sono le forme di ricchezza del soggetto. Il concorso alla spesa pubblica deve essere ancorato all’esistenza di una forma di ricchezza. Non sono ammissibili forme di tassazione che compaiono in altri ordinamenti (come ad esempio quella in Inghilterra che varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare).
Le FORME DI RICCHEZZA che in tutti gli ordinamenti possono essere oggetto di tassazione sono:
- REDDITO : forme di entrata che costituiscono ricchezza nuova. Ci sono diverse tipologie di reddito. Ha una base dinamica.
- PATRIMONIO : presenta una base statica, è la ricchezza accumulata. Non esiste un’imposta su tutto il patrimonio del soggetto. Esiste però un’imposta sul patrimonio immobiliare, l’ICI.
- CONSUMI
- TRASFERIMENTO DEI BENI

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Valentina Minerva
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