Art. 2628 - Comma 2
Il comma 2 introduce il fenomeno del gruppo. Dice che la stessa pena si applica a quegli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante. Il legislatore estende la faccenda anche all’ambito delle holding perché si può realizzare lo stesso effetto utilizzando non direttamente il capitale sociale, ma utilizzando indirettamente il capitale sociale di una controllata.
Le forme di CONTROLLO sono:
- CONTROLLO DI DIRITTO : è il controllo che ha una società che detiene la maggioranza dei voti in assemblea di un’altra società.
- CONTROLLO DI FATTO INTERNO : si ha quando pur non avendo la maggioranza dei voti assembleari in una società, ne si detiene un pacchetto tale da consentire il controllo. Succede spesso nelle società quotate in borsa.
- CONTROLLO ESTERNO : si esercita in virtù di speciali vincoli contrattuali. Una società tiene determinati comportamenti perché c’è un contratto che la obbliga.
Il legislatore nella norma parla di società controllante. Quindi l’interprete deve considerare tutte e 3 le definizioni di controllo, che possono così dar vita alla realizzazione di questo delitto.
Il comma 3 prevede che il delitto si estingue se il capitale sociale e le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.
Tra un’approvazione del bilancio e l’altro se anche gli amministratori toccano il capitale sociale e le riserve, il legislatore è pronto a chiudere un occhio se queste vengono ricostituite.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto penale commerciale
- Docente: D'alessandro Francesco
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