Elenco degli istituti a tutela degli incapaci
Il minore, l'interdetto e l'inabilitato non possono compiere (o non possono da soli), atti giuridici. Ciò non vuol dire, però, che tali soggetti abbiano il loro patrimonio "congelato" sino a quando non cessi questo loro stato di incapacità, perché a tutela degli interessi di questi soggetti il cc prevede 3 istituti: potestà dei genitori, tutela e curatela.
Si tratta di istituti diversi tra loro, perché mentre i genitori e il tutore rappresentano il minore e l'interdetto, il curatore assiste l'inabilitato, perché quest'ultimo ha una, seppure limitata, capacità d'agire, mentre i primi 2 hanno capacità di agire, solo per particolari condizioni e atti.
Una ipotesi particolare e curiosa, la ritroviamo nell'art. 1426 c.c. che, in deroga alla generale annullabilità degli atti giuridici compiuti dal minore, li ritiene validi quando questi con raggiri abbia occultato la sua minore età (malitia supplet aetatem).
Continua a leggere:
- Successivo: Definizione di potestà genitoriale
- Precedente: Distinzione tra di interdizione e incapacità in ambito giuridico
Dettagli appunto:
-
Autore:
Antonio Amato
[Visita la sua tesi: "La condizionalità nelle organizzazioni internazionali economiche"]
- Università: Istituto Universitario Navale di Napoli
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto privato
- Docente: Mellone
Altri appunti correlati:
- Diritto privato
- Eredità e successioni
- Diritto Privato
- Diritto Privato
- Diritto Processuale della famiglia
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.