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Elenco degli istituti a tutela degli incapaci

Il minore, l'interdetto e l'inabilitato non possono compiere (o non possono da soli), atti giuridici. Ciò non vuol dire, però, che tali soggetti abbiano il loro patrimonio "congelato" sino  a quando non cessi questo loro stato di incapacità, perché a tutela degli interessi di questi soggetti il cc prevede 3 istituti: potestà dei genitori, tutela e curatela.
Si tratta di istituti diversi tra loro, perché mentre i genitori e il tutore rappresentano il minore e l'interdetto, il curatore assiste l'inabilitato, perché quest'ultimo ha una, seppure limitata, capacità d'agire, mentre i primi 2 hanno capacità di agire, solo per particolari condizioni e atti.
Una ipotesi particolare e curiosa,  la ritroviamo nell'art. 1426 c.c.  che, in deroga alla generale annullabilità degli atti giuridici compiuti dal minore, li ritiene validi quando questi con raggiri abbia occultato la sua minore età (malitia supplet aetatem).

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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