Scelta dell’amministratore di sostegno
-lo sceglie preferibilmente l'interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
-se la scelta non è stata effettuata oppure il giudice ritiene, in presenza di gravi motivi, che si debba scegliere una persona diversa da quella indicata, la scelta è rimessa al giudice tutelare;
-nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
-non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Antonio Amato
[Visita la sua tesi: "La condizionalità nelle organizzazioni internazionali economiche"]
- Università: Istituto Universitario Navale di Napoli
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto privato
- Docente: Mellone
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