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Definizione di novazione nell'ambito delle modalità di estinzione di una obbligazione

Novazione: si ha quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria (che si estingue)  una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso  (novazione oggettiva)  o quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario  (novazione soggettiva) .
E’ un modo di estinzione che si differenzia dall'adempimento perché le parti decidono volontariamente di far cessare il vecchio rapporto obbligatorio sostituendolo con uno nuovo. Per aversi novazione è necessario che ricorrano una serie di presupposti:
- obbligazione originaria da novare: la mancanza dell'obbligazione originaria rende nulla la novazione;
- aliquid novi: rispetto alla vecchia obbligazione consistente nell'oggetto  (ad es invece di darti 100 in danaro stabiliamo che debba darti un quintale di uva)  o nel titolo  (invece di darti 100 come somma residua di un  vecchio canone di locazione, stabiliamo che questa somma debba restituirla a titolo di mutuo) ;
-animus novandi: deve risultare dall'accordo in maniera non equivoca la volontà di estinguere la vecchia obbligazione; in mancanza del animus novandi non vi sarà novazione.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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