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Definizione di Anticresi in ambito giuridico

Contratti diretti a costituire una garanzia: Anticresi
-Anticresi: contratto con il quale il debitore o un terzo per lui, si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi e poi al capitale dovuto.
L'anticresi è un residuo di un passato dove i rapporti tra creditore e debitore erano impostati su basi ben diverse da quelle attuali.
L'anticresi ha  una funzione di garanzia del credito e, per l'accessorietà che la lega al credito, ne segue le vicende; l'estinzione o l'invalidità del credito comporterà, di conseguenza, l'estinzione o l'invalidità dell'anticresi.
A differenza dell’ipoteca, non richiede il passaggio del possesso del fondo al creditore.
Elementi fondamentali:
-durata: l'anticresi dura sino a quando il creditore non sia stato intermente soddisfatto, salvo che ne sia stata stabilita una diversa durata; in ogni caso non può superare i dieci anni;
-divieto di patto compromissorio: non è possibile convenire che in caso di inadempimento la proprietà dell'immobile passi al creditore;
-forma: avendo ad oggetto beni immobili (sia urbani che rustici) per la sua validità (ad substantiam) è necessaria la forma scritta.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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