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Definizione di rescissione di un contratto

Il contratto produce effetti grazie al consenso prestato dalle parti. Se il contratto è annullato, rescisso o risolto, perde la sua efficacia(il contratto nullo non produce effetti fra le parti e nei confronti dei terzi).
La Rescissione può chiedersi per anomalie generiche, come:
-stato di pericolo: in cui si è  concluso il contratto.
-lesione: sproporzione abnorme tra le due prestazioni. Sono necessari:
a)lesione: sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra;
b)stato di bisogno: situazione di difficoltà tale da incidere sulla libera determinazione a contrarre e da funzionare come motivo dell’accettazione della sproporzione fra le prestazioni da parte del contraente danneggiato;
c)approfittamento dello stato di bisogno: della parte danneggiata.
La rescissione non ha efficacia retroattiva.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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