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Il decreto 66 in materia del lavoro notturno

Il decreto 66 ha modificato anche la materia del lavoro notturno, anzitutto fornendo una definizione di periodo notturno, periodo di almeno 7 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, e di lavoratore notturno, colui che svolge almeno 3 ore dell’orario di lavoro normale durante il periodo notturno o almeno una parte del proprio lavoro secondo le norme previste dai contratti collettivi, o che svolge lavoro notturno per un minimo di 80 giorni l’anno. 
L’introduzione del lavoro notturno deve essere stabilito in concerto con le rappresentanze sindacali e non può superare il periodo di 8 ore di media nell’arco delle 24 ore, salvo che i contratti collettivi non abbiano diversamente previsto. I contratti collettivi devono, poi, stabilire la retribuzione per il lavoro notturno e fissare i requisiti che consentono l’esclusione dal lavoro notturno, accertati da strutture sanitarie pubbliche. Vanno poi stabiliti dei controlli e delle garanzie per la sicurezza del lavoratore notturno. Non può esercitare lavoro notturno la donna in gravidanza o in puerperio fino al compimento di un anno di età del bambino, mentre è facoltativo il suddetto per: 
la donna madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o per il lavoratore padre convivente con la stessa; 
il lavoratore (lavoratrice) genitore unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; 
il lavoratore (lavoratrice) con a carico un soggetto disabile. 


Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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