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Stipulazione di un contratto d'inserimento

Il D.Lgs.276 disciplina il contratto di inserimento, un nuovo tipo di contratto che, tramite l'adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, mira a favorire l'inserimento di lavoratori appartenenti alle c.d. fasce deboli del mercato. Anche qui si ha una finalità formativa, su cui però è preponderante l'inserimento del lavoratore. 
Per quanto riguarda i lavoratori, possono accedere alla stipulazione di un contratto d'inserimento: 
Giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni; 
Disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 ed i 32 anni; 
Lavoratori con più di 50 anni di età privi di posto di lavoro; 
Donne di qualsiasi età appartenenti ad aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore del 20% rispetto a quello maschile, o il cui tasso di disoccupazione femminile sia superiore del 10% rispetto a quello maschile; 
Lavoratori che vogliono riprendere l'attività lavorativa e che non lavorino da almeno 2 anni; 
• Soggetti affetti da grave handicap fisico, psichico o mentale. Per ciò che concerne i datori di lavoro, invece, possono stipulare il contratto d'inserimento: 
Enti pubblici economici; 
Imprese e consorzi; 
Gruppi di imprese; 
Associazioni professionali, sportive e socio-culturali; 
Fondazioni; 
Enti di ricerca pubblici e privati; 
Organizzazioni ed associazioni di categoria. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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