Prorogatio del Consiglio Regionale
I consigli durano in carica 5 anni. Ma la corte costituzione ha affermato che cosi come la costituzione regola la prorogatio delle camere, allo stesso modo un eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza, scioglimento o dimissioni è di esclusiva competenza dello statuto della regione(art123).
Così da garantire il principio di continuità dei lavori, in base al quale i consigli non cessino fino alla scadenza dei 5 anni, e siano provvisti di poteri attenuati di organi in scadenza.
Si ricorda che la prorogatio a differenza della proroga, non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza del mandato e l’entrata in carica del nuovo organo eletto.
Continua a leggere:
- Successivo: Prerogative dei Consiglieri Regionali
- Precedente: Definizione di Consiglio Regionale
Dettagli appunto:
-
Autore:
Antonio Amato
[Visita la sua tesi: "La condizionalità nelle organizzazioni internazionali economiche"]
- Università: Istituto Universitario Navale di Napoli
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Pubblico
- Titolo del libro: Diritto Costituzionale
- Autore del libro: Bin R., Petruzzella G.
- Editore: Cedam
- Anno pubblicazione: 2008
Altri appunti correlati:
- Scienza politica
- Diritto pubblico
- Diritto costituzionale comparato
- Psicologia Giuridica
- Fonti del Diritto
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.