Articoli 480 e 481 c.p. e : falsità ideologica in certificati o in autorizzazioni amministrative
Falsità ideologica in certificati commessa da pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti del quale lato è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Falsità ideologica in certificati commessa da persona esercenti un servizio di pubblica necessità
Chiunque nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali è destinato a provare la verità, per punito con la reclusione fino a un anno.
Dolo del certificante
Perché sussista il delitto di falso occorre che sia approvato il dolo del certificante, che il medico cioè abbia voluto certificare proprio il falso.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
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