Assicurazione: denuncia del sinistro
Assicurazione: denuncia del sinistro e controlli
Per sinistro si intende realizzarsi dell’evento dannoso per il quale è stipulata l’assicurazione.
Allorché esso si verifichi, all’assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia entro i limiti di tempo che risultano dal contratto: generalmente entro 3 giorni.
Tale obbligo risponde alla finalità che l’assicuratore sia messo in ogni caso nella condizione di conoscere tempestivamente l’avvenuto sinistro, quindi le circostanze in cui si è verificato, le cause che lo hanno determinato e, se lo ritiene opportuno, disporre le verifiche e gli accertamenti necessari.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale (omissione dolosa) o parziale (omissione colposa) del diritto all’indennizzo.
Obbligo dell’assicurato di sottoporsi ai controlli medici
L’assicurato è obbligato a sottostare alle visite di controllo che la Compagnia disporrà nei suoi confronti allorché egli presenti la denuncia di sinistro.
Resta fermo che la Compagnia non può chiedere che l’assicurato si sottoponga ad accertamenti diagnostici rischiosi o pericolosi per la sua incolumità o comunque suscitatori di dolore.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
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