Assicurazione privata contro gli infortuni
L’infortunio indennizzabile
Per infortunio si intende quell’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbiano per conseguenza:
a. la morte;
b. l’invalidità temporanea;
c. l’invalidità permanente;
d. la necessità di cure mediche, chirurgiche o un ricovero in clinica o in ospedale.
Stato anteriore e violenza della causa
La valutazione dello stato anteriore è fondamentale ai fini del giudizio sull’effettiva violenza della causa, sull’assenza di eventuali preesistenze e sull’indennizzabilità dell’infortunio.
Quando si parla di violenza della causa ci si riferisce in genere al grado di intensità del trauma, cioè della violenza che il trauma deve possedere e che deve essere di una certa consistenza perché vi sia infortunio indennizzabile.
L’intensità lesiva è cosa diversa e dipende in parte direttamente dall’intensità traumatica, in parte dalle caratteristiche proprie dello stato anteriore del soggetto.
Ciò che conta ai fini assicurativi è la prova che all’evento traumatico siano seguite, con nesso di causalità accertabile, lesioni corporali obiettive; quanto alla causa si deve trattare di causa “violenta”.
Violenza significa anche, come è noto, concentrazione cronologica della forza lesiva.
Solo escluse dalla garanzia assicurativa le conseguenze derivanti da invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell’assicurazione, sicché si ripete: la Compagnia corrisponde l’indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Perciò se al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamente integro e sanno, sono indennizzabili solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, escludendo il ruolo delle preesistenze.
Le eventuali concause fisiologiche o patologiche di infortunio escludono, invece, in ogni caso, il diritto all’indennizzo.
Rapporto di causalità
La società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.
Ove si riconosca l’esistenza di concause di lesione o non si indennizza nulla o si indennizza solo quella quota parte di danno che il medico legale, caso per caso, ritiene di dover mettere in rapporto causale diretto ed esclusivo con antecedente traumatico in discussione, indipendentemente da qualsiasi altro fattore causale: si comprende quanto siano frequenti controversie sulla materia.
Continua a leggere:
- Successivo: Assicurazione privata per invalidità permanente da malattia
- Precedente: Indennizzo assicurativo: il collegio arbitrale
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
Altri appunti correlati:
- Medicina Legale
- Appunti di deontologia
- Medicina Legale per le professioni sanitarie
- Farmacotossicologia e Galenica farmaceutica
- Farmacologia
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.