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Definizione di assegno e prevenzione di privilegio


L’iscritto nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti ha diritto all’assegno di invalidità e alla pensione di inabilità anche in mancanza dei requisiti contributivi quando:
a. l’invalidità o l’inabilità risultano in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
b. dall’evento non derivi il diritto alla rendita a carico dell’assicurazione INAIL.
I superstiti dell’iscritto nell’assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità, purché:
i. la morte dell’iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
ii. dalla morte dell’iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell’assicurazione INAIL.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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