Assegno mensile per l’assistenza personale e continuata ai pensionati per inabilità
Ai pensionati per inabilità, che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, spetta un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’assegno:
a. non è dovuto in caso di ricovero in Istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
b. non è compatibile con l’assegno mensile dovuto dall’INAIL;
c. è ridotto per coloro che forniscano di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all’importo della prestazione stessa.
Continua a leggere:
- Successivo: Il magistrato e l'invalidità pensionabile
- Precedente: Definizione di assegno e prevenzione di privilegio
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
Altri appunti correlati:
- Medicina Legale
- Appunti di deontologia
- Medicina Legale per le professioni sanitarie
- Farmacotossicologia e Galenica farmaceutica
- Farmacologia
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.