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Definizione di pensione ordinaria di inabilità


Si considera inabile l’assicurato il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La misura della pensione di inabilità è superiore a quella per l’assegno ordinario di invalidità: tanto è disposto in relazione alla situazione di maggior bisogno correlata a uno stato di inabilità.
Essa viene calcolata come se l’assicurato avesse versato contributi fino al raggiungimento dell’età pensionabile per vecchiaia.
È incompatibile con:
a. compensi e retribuzioni,
b. iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori,
c. trattamenti di disoccupazione.
È reversibile ai superstiti.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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