Skip to content

Danno biologico indennizzabile in giurisprudenza


Di recente si è stabilito che per gli eventi denunciati a decorrere dal 25 luglio 2000, a conclusione del periodo di malattia, si dovrà valutare il danno biologico, inteso come menomazione dell’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento e valutazione medico legale:
a. se il grado di menomazione dell’integrità psicofisica è inferiore al 6%: il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo;
b. se il danno biologico è pari o superiore al 6% e fino al 15%: si darà luogo a un indennizzo in capitale del solo danno biologico;
c. se il grado di menomazione è pari o superiore al 16%: si costituirà una rendita, di cui una quota per danno biologico e una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione.
    La tabella di indennizzo del danno biologico è improntata ai seguenti fondamentali criteri:
1. è areddittuale, nel senso che si presume che il grado di menomazione dell’integrità psicofisica produce lo stesso pregiudizio alla salute per tutti gli esseri umani, a prescindere dal diverso reddito;
2. è crescente, col crescere del grado della menomazione;
3. è variabile a seconda dell’età e del sesso (decresce col crescere dell’età, ma in maniera diversa tra uomini e donne);
4. è valida in tutti i settori lavorativi.
    Da ciò che si è detto, si comprende che la prestazione INAIL costituisce:
a. indennizzo e non un vero e proprio risarcimento di tutto il danno complessivamente subito dal lavoratore (il che consente all’Istituto di applicare la franchigia e di non tenere conto del danno morale);
b. da un lato si introduce un plus di tutela a vantaggio del lavoratore: infatti si stabilisce il diritto all’indennizzo del danno biologico; dall’altro la misura della rendita, per le fasce di menomazioni meno importanti (ma più frequenti) viene ridotta (infatti in precedenza la rendita per inabilità fra l’11 e il 15% di inabilità permanente era certamente superiore a quella attuale e oggi non è più indennizzata con rendita, ma in capitale);
c. la tabella di riferimento per la valutazione del danno è un’unica ed è comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali del danno biologico;
d. in via presuntiva si assume che fino al 15% non vi sia alcun danno alla capacità lavorativa nella categoria di attività esercitata;
e. il valore del punto sarà modulato in base alla gravità della menomazione, al crescere dell’età e al sesso;
f. dal 16% in poi si presume che il danno abbia sempre incidenza sulla capacità lavorativa propria della categoria di appartenenza (il tal caso è prevista una quota aggiuntiva di rendita commisurata non solo al grado di menomazioni fisiche in sé, ma anche alla retribuzione percepita dall’assicurato: in questo caso il valore del punto di inabilità è calcolato pertanto anche sulla base di parametri reddittuali).

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.