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Nozione di malattia professionale in giurisprudenza


Sistema di lista tabellare; sistema di lista aperta; sistema misto
Si definiscono “malattie professionali” o “del lavoro” o “tecnopatie” quelle che colpiscono i lavoratori assicurati INAIL, esposti in modo protratto al rischio tutelato (generico aggravato o specifico) e per le quali sia certa la derivazione causale dell’attività espletata.
L’assicurato deve contrarre la tecnopatia “nell’esercizio e a causa della lavorazione espletata” o “a causa della specifica noxa patogena cui è esposto”.
Ma occorre anche tener conto dell’influenza esercitata dall’ambiente di lavoro: la legge, infatti, non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore eseguo direttamente una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell’ambiente di lavoro.
Occorre rilevare il diverso significato che assume il nesso causale nell’infortunio sul lavoro e nella malattia professionale: per l’infortunio indennizzabile, infatti, deve sussistere oltre al danno biologico o al danno lavorativo, la causa violenta in occasione di lavoro; per la malattia professionale, invece, la causa è diluita e agisce in modo lento, cioè con azione graduale e protratta nel tempo.
La natura della antecedente causale (nell’infortunio o nella malattia professionale) può essere la stessa; quel che cambia è soprattutto la diversa modalità d’azione della causa.
Ne deriva che, mentre negli infortuni sul lavoro l’etiologia professionale è generalmente accettabile con una certa facilità, nel senso che l’evento lesivo è bene evidenziabile, collegandosi con immediata evidenza a quello infortunistico e all’occasione di lavoro, più difficile diventa accertare il nesso causale con l’attività lavorativa nel caso delle malattie professionali.
È propria ragione della maggiore difficoltà di stabilirne con sufficiente esattezza la nozione, che il legislatore ha scelto inizialmente di fondare la tutela delle malattie professionali sul sistema della lista chiusa.
Secondo tale sistema sono ritenute malattie professionali solo quelle tassativamente elencate e riferite ad attività o lavorazioni pure esse ben indicate, sempre che si manifestino entro un determinato intervallo di tempo, pure esso ben indicato, a partire dal momento dell’abbandono o cessazione della lavorazione morbigena.
Nel sistema tabellare vale la presunzione d’origine della malattia obiettivata, presunzione in base alla quale la malattia, allorché ricorrano le su ricordate condizioni, viene definita “professionale” senza ammettere prova in contrario.
Nonostante gli indubbi vantaggi per il lavoratore di provare la natura professionale della malattia eventualmente patita, il sistema di lista chiusa presenta notevoli inconvenienti, in quanto la tutela è limitata tassativamente alle sole malattie elencate nella lista.
È intervenuta allora la Corte Costituzionale, grazie alla quale la tutela assicurativa delle malattie professionali è stata estesa anche a quelle malattie non comprese nella tabella, sempre che sia dimostrato con certezza il nesso di causalità tra malattia stessa e l’attività lavorativa; l’onere di tale prova spetta al lavoratore che richiede la rendita.
Peraltro, ai fini dell’esclusione dell’indennizzabilità non ha più rilievo l’eventuale notevole intervallo temporale intercorso dall’abbandono della lavorazione, poiché la Corte Costituzionale ha dichiarato il legittimo il requisito temporale della verificazione della tecnopatia entro il cosiddetto periodo massimo di indennizzabilità.
Dunque, anche il periodo massimo di indennizzabilità può essere diverso da quello stabilito nelle tabelle, purché si fornisca la prova dell’esistenza del nesso causale.
L’attuale sistema di tutela si definisce, quindi, misto poiché ammette sia l’indennizzabilità delle malattie contemplate nel sistema di lista chiusa sia delle altre per le quali venga comunque dimostrato il nesso causale.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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