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Danno indennizzabile in giurisprudenza


Può consistere in:
a. la morte dell’assicurato;
b. l’inabilità permanente assoluta al lavoro;
c. l’inabilità permanente parziale;
d. l’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni (i primi 3 giorni non sono indennizzabili dall’INAIL: periodo di carenza);
e. l’inabilità temporanea parziale (non indennizzabile dall’INAIL);
f. il danno biologico (indennizzabile dall’INAIL allorché superi la franchigia del 6%).

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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