Concetto di causa violenta in giurisprudenza
Per causa violenta s’intende qualsiasi fattore o antecedente lesivo che produca il danno protetto agendo dall’esterno sul corpo umano il modo sufficientemente intenso e rapido del tempo:
1. l’esteriorità: la causa del danno deve agire dall’esterno e più precisamente deve derivare dall’ambiente di lavoro;
2. la natura della causa: fra le più frequenti ipotesi di causa violenta ricordiamo le seguenti:
a. cause lesive di tipo fisico;
b. energia elettrica, elettromagnetica e termica;
c. sostanze tossiche (quando l’assorbimento di tali sostanze avviene in modo acuto, altrimenti, quando e graduale e lento, si parlerà di malattia professionale);
d. cause di natura microbica;
e. cause psichiche (lesioni da stress);
3. l’intensità lesiva: idonea quantitativamente a provocare l’evento dannoso;
4. la modalità di azione della causa: si considera violenta quando agisce in modo rapido e concentrato nel tempo (l’unità cronologica di misura è un turno lavorativo); non è detto però che parlare di causa concentrata nel tempo significhi anche parlare di effetti concentrati nel tempo: talora questi possono non solo manifestarsi tardivamente rispetto all’azione traumatica o lesiva, ma evolvere anche con lentezza sino al conclamarsi degli esiti.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
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