Infortunio in itinere nella giurisprudenza
E l’infortunio che il lavoratore subisce nell’andare dalla propria abitazione verso il luogo di lavoro o nel ritornare da esso.
Quando nel corso del tragitto il prestatore d’opera è esposto al solo rischio generico, l’eventuale infortunio sarà escluso dalla tutela assicurativa; se invece la prestazione lavorativa comporta un aggravamento del rischio (ad esempio la necessità di attraversare a piedi l’unica strada percorribile e particolarmente accidentata), sarà lecito parlare di infortunio indennizzabile.
Oggi la tutela dell’infortunio di tenere è disciplinata dal d.lgs. 38/2000.
L’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno tra abitazione e luogo di lavoro.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
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