Nozione di infortunio sul lavoro nel TU
Il TU 1124/65 stabilisce che “l’assicurazione comprende tutti i
casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro,
da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro,
assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che
importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Per gli eventi infortunistici e per le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 al posto degli inabilità
permanente viene considerata la menomazione dell’integrità psicofisica
(danno biologico), allorché superi il limite di franchigia (6%) con le
sue eventuali conseguenze patrimoniali.
Gli elementi costituitivi della figura giuridica dell’infortunio indennizzabile INAIL sono in sintesi i seguenti:
a. l’esistenza del rischio (specifico o generico aggravato);
b. la causa violenta;
c. l’occasione di lavoro;
d. il danno lavorativo (per gli infortuni antecedenti al 25 luglio
2000); il danno biologico e le sue conseguenze patrimoniali (per gli
infortuni successivi al 25 luglio 2000).
Tali elementi verranno ora esaminati distintamente.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
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