Interruzione della gravidanza e minore età
La decisione di abortire rientra tra gli atti di disposizione del proprio corpo ed è pertanto necessaria la maggiore età.
Dunque l’eventuale autonoma decisione di abortire della minore non può tradursi in un consenso valido a praticare l’interruzione: è necessario in ogni caso l’assenso dei genitori (il consenso di uno solo dei due genitori non basta).
La l. 194/78 stabilisce però espressamente che se la donna ritiene di non doverne informare i genitori, perché da essi è sicura che non otterrà il consenso all’interruzione o perché vuole tenere nascosta la gravidanza o perché ha timore delle loro reazioni, potrà recarsi da sola al consultorio o dal proprio medico di fiducia; ella spiegherà i motivi per i quali non vuole che essi siano informati.
Nei primi 90 giorni, quando vi siano “seri motivi” che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria cui la donna si rivolge, rilasciano ad essa copia del certificato da cui risultano l’avvenuta richiesta dell’interruzione e le ragioni che la legittimano.
Entro 7 giorni dalla richiesta, il medico stesso trasmetterà poi il certificato corredato da un proprio parere al giudice tutelare; il magistrato convocherà alla minore e sarà quindi il giudice che entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione potrà autorizzarla a interrompere la gravidanza.
Se il giudice negherà tale autorizzazione, la donna potrà fare ricorso al Tribunale per i minorenni che deciderà con procedura d’urgenza.
Se sussistono condizioni d’urgenza, il medico rilascerà subito la certificazione che autorizza l’interruzione, anche senza il consenso dei genitori e senza l’intervento del giudice tutelare.
Oltre i 90 giorni la procedura è identica a quella per le donne di maggiore età.
Si prescinde da qualsiasi procedura quando l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per l’imminente pericolo per la vita della gestante.
Se la donna è interdetta la richiesta di interruzione volontaria di gravidanza può essere presentata a oltre che personalmente (il che significa che la l. 194/78 riconosce alla donna la capacità di assumere una decisione autonoma sulla prosecuzione della gestazione), anche dal tutore o dal marito, che non sia legalmente separato.
In queste ultime ipotesi, la gestante deve comunque confermare la richiesta.
In questi casi, l’autorizzazione all’interruzione viene rilasciata unicamente dal giudice tutelare.
Continua a leggere:
- Successivo: Interruzione della gravidanza quando sussista probabilità di vita autonoma del feto
- Precedente: Interruzione della gravidanza quando ricorre l’imminente pericolo per la vita della donna
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
Altri appunti correlati:
- Medicina Legale
- Appunti di deontologia
- Medicina Legale per le professioni sanitarie
- Farmacotossicologia e Galenica farmaceutica
- Farmacologia
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.