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Procreazione assistita in giurisprudenza


Gli interventi praticabili sono numerosi e mirano in definitiva soddisfare il diritto di procreare della persona, il desiderio di paternità e di maternità.
Il significato della procreazione assistita in campo umano è ben altro di quello che tale pratica ha in campo veterinario, sì che gli interventi in questione devono essere sempre attuati nella piena consapevolezza e nel costante rispetto della dignità della vita e della persona umana.
Non è lecito che si possa pensare di commercializzare requisiti o “proprietà” personali trasmissibili geneticamente.
In linea generale le varie tecniche sono da ritenere lecite se ammesse dalla legge, non vietate dal codice deontologico, quando la coppia le richiede perché non è in condizione di procreare fisiologicamente (o naturalmente).
Allo stato attuale non costituisce reato la donazione (purché si intenda “al di fuori di qualsiasi compenso”) di spermatozoi od ovuli; né è reato ricevere in donazione spermatozoi od ovuli né rivolgersi per ottenerli ad una banca del seme; non è reato raccogliere e conservare il seme in apposite banche.
Il codice deontologico diretta a forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili.
Vieta inoltre ogni forma di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
Il medico dovrebbe saper valutare criticamente le diverse situazioni, rispettando da un lato la dignità delle persone che richiedono quel dato intervento, la libertà e la responsabilità della loro scelta, ma dall’altro anche il primato della persona umana ancorché in formazione.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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