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Il matrimonio civile nel codice civile


Possono contrarre matrimonio persone di sesso diverso che hanno superato i 18 anni, e in particolari condizioni anche i sedicenni (il giudizio richiesto riguarda la maturità psicofisica).
Il matrimonio è, inoltre, vietato all’interdetto per infermità di mente; è vietato con vincolo assoluto trascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali ivi compresi gli adottanti, gli adottati e gli affiliati, tra fratelli e sorelle, tra affini in linea retta.
Non può contrarre matrimonio chi ha ucciso o tentato di uccidere il coniuge dell’altro.
Divieto temporaneo di nuove nozze della durata di 300 giorni esiste inoltre per la donna il cui precedente matrimonio risulti sciolto, per la morte del coniuge o per l’annullamento (tale norma trova la sua ragione nel fine di evitare la possibile confusione sulla paternità: infatti, nel caso di nascita di un figlio entro il 300o giorno potrebbero sorgere dubbi sulla paternità di questo).

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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