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La riforma del diritto di famiglia: legge 151/75


La riforma del diritto di famiglia approvata con l. 151/75, ha notevolmente modificato il preesistente regime:
a. innalzamento dei limiti di età per contrarre matrimonio, da 16 a 18 anni; solo per gravi motivi possono essere ammessi al matrimonio i minori di 18 anni o soggetti d’età comunque non inferiore a 16;
b. aumento delle cause di invalidità del matrimonio, con la disciplina dell’errore essenziale sulle qualità personali del coniuge;
c. rapporto paritario fra i coniugi nell’assunzione delle loro personali responsabilità nell’ambito della famiglia, sia per ciò che riguarda i rapporti patrimoniali sia per ciò che concerne l’educazione e l’allevamento dei figli;
d. abolizione della colpa come causa di separazione personale;
e. attribuzione della legittimazione ad agire per il disconoscimento della paternità anche alla madre e al figlio;
f. riconoscimento dei figli adulterini;
g. ammissibilità della ricerca giudiziale per l’accertamento della paternità naturale;
h. previsione dell’intervento del giudice in caso di contrasti fra i coniugi che rendano intollerabile la convivenza o che siano di pregiudizio per la prole.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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