I sistemi di retribuzione: a tempo e a cottimo
Secondo l’art. 2099 c.c. vi sono due sistemi principali di retribuzione: quello della retribuzione a tempo e quello della retribuzione a cottimo.
A tutti, infine, si può accompagnare una parte di retribuzione in natura (cioè una corresponsione di beni), di solito prevista nei casi in cui sussiste un interesse del prestatore a ricevere un determinato bene, come accade per vitto e alloggio che, nei rapporti come il portierato o il lavoro domestico sono legati all’esecuzione della prestazione dovuta dal lavoratore e costituiscono parte integrante della retribuzione.
È definita a tempo la retribuzione la cui determinazione si commisura sulla base del tempo della prestazione del lavoro: ore di lavoro, giornate, mesi.
Il cottimo, invece, si caratterizza per la considerazione del risultato del lavoro: come criterio per la determinazione quantitativa della prestazione di lavoro e quindi della retribuzione, non si guarda alla quantità di tempo e quindi alla durata, ma al risultato del lavoro.
Un particolare sistema di retribuzione è quello della partecipazione agli utili, mediante il quale il prestatore di lavoro viene retribuito in tutto o in parte con una percentuale sugli utili conseguiti dall’imprenditore nell’esercizio della sua attività.
Analogo è il sistema della partecipazione ai prodotti dell’impresa, il cui parametro di riferimento non è l’utile ma la produzione aziendale (tale sistema è circoscritto ad alcuni settori,come quello dell’agricoltura, dove però è stato sempre parziale).
È evidente lo svantaggio che queste ultime forme di retribuzione possono presentare per il prestatore di lavoro, sul quale viene addossato il rischio della produzione oppure della stessa redditività dell’impresa.
Per questo motivo in queste forme di retribuzione si è ravvisato un possibile contrasto con l’art. 36 cost., perciò la giurisprudenza ritiene che al lavoratore retribuito in tutto o in parte mediante partecipazione agli utili o ai prodotti spetti in ogni caso una retribuzione sufficiente.
La provvigione, poi, è una particolare forma di partecipazione ai prodotti prevista dal legislatore in ragione della sua ampia diffusione, specie nel settore commerciale e degli affari.
Infatti la retribuzione a provvigione è di solito prevista nelle attività in cui il prestatore è tenuto a realizzare affari, concludendo contratti nell’interesse e perciò in rappresentanza del datore di lavoro.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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