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Il potere disciplinare del datore di lavoro


L’inosservanza delle disposizioni impartite dall’imprenditore può essere sanzionata, secondo quanto previsto dall’art. 2106 c.c., mediante l’irrogazione di speciali pene private dette sanzioni disciplinari, che l’imprenditore può applicare in proporzione alla gravità della infrazione e in conformità delle norme dei contratti collettivi.
In particolare, le sanzioni previste dai contratti in relazione alle inadempienze (c.d. mancanze) elencate dagli stessi, sono il rimprovero verbale oppure scritto, la multa, la sospensione dal lavoro e della retribuzione, ed il licenziamento (nel quale è da ravvisare la massima fra le sanzioni disciplinari).
Come il potere direttivo (al quale è legato da un nesso di strumentalità), anche il potere disciplinare è espressione dell’autorità gerarchica dell’imprenditore.
Il suo fondamento è, infatti, nella responsabilità contrattuale del prestatore: nel potere e quindi nella responsabilità disciplinare è da ravvisare il riflesso della subordinazione in relazione all’inadempimento.
D’altro canto il riconoscimento del potere privato unilaterale di reagire all’inosservanza degli obblighi contrattuali non è estraneo al diritto privato, dove l’autonomia contrattuale può prevedere sanzioni punitive dell’inadempimento: basti pensare alla clausola penale.
Il potere disciplinare di collega strettamente agli artt. 2104 e 2105 c.c.
Il suo esercizio, infatti, rappresenta la reazione all’inadempimento dell’obbligo di prestazione di lavoro sia sotto il profilo della diligenza sia sotto quello dell’obbedienza; inoltre esso è correlato all’inadempimento dell’obbligo di fedeltà.
Va detto, peraltro, che il criterio di proporzionalità tra infrazione e sanzione indicato nell’art. 2106 c.c. costituisce un limite alquanto generico del potere disciplinare e di conseguenza la sua applicazione può risultare particolarmente elastica e soggettiva.
Di qui l’importanza degli ulteriori limiti sostanziali e procedurali introdotti in materia dallo Statuto dei lavoratori.

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