Il rapporto di previdenza sociale: il sistema previdenziale
Tra i più rilevanti effetti indiretti derivanti dalla costituzione del rapporto di lavoro subordinato va annoverata la costituzione obbligatoria del c.d. rapporto di previdenza sociale, intercorrente tra due soggetti del rapporto di lavoro e gli enti previdenziali.
L’origine di questa legislazione va inquadrata nell’ambito della problematica del rischio professionale dell’imprenditore.
La dottrina, traendo spunto dalla norma del codice civile del 1865 che stabiliva la presunzione assoluta di colpa dell’imprenditore nei confronti dei terzi per il fatto dei dipendenti, aveva elaborato una costruzione teorica in base alla quale anche il rischio degli infortuni sul lavoro doveva gravare necessariamente sull’imprenditore a titolo di responsabilità oggettiva.
Il passo successivo, tenuto conto della scarsa efficacia pratica dello strumento della responsabilità senza colpa, è stato il ricorso all’istituto dell’assicurazione obbligatoria: in virtù di tale meccanismo l’imprenditore viene esonerato dalla responsabilità civile in cambio del versamento di un premio assicurativo che si aggiunge alla retribuzione (c.d. salario previdenziale).
Il medesimo sistema assicurativo è stato in seguito utilizzato per far fronte ad altre situazioni di bisogno collegabili alla posizione di sottoprotezione del lavoratore nella società (c.d. rischio sociale), con contribuzione di solito posta anche a carico dei lavoratori, benché in misura minore.
Si può affermare tuttavia che, benché nel sistema di previdenza sociale sia tutt’ora utilizzato lo schema assicurativo, questo presenti scostamenti, talora notevoli, rispetto alle assicurazioni di carattere privatistico.
Innanzi tutto, vige il principio di automaticità delle prestazioni in virtù del quale le prestazioni sono dovute dall’istituto assicuratore in tutti i casi in cui l’evento assicurato si verifichi, indipendentemente dal concreto versamento dei contributi da parte dell’imprenditore.
Nella fase attuale, le assicurazioni sociali intervengono a garanzia più o meno estesa del reddito del lavoratore tutte le volte che la sua capacità di lavoro, e quindi il guadagno, sia menomata in conseguenza di eventi collegati non solo agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, ma anche alla malattia comune, alla maternità, all’invalidità, alla vecchiaia e alla morte.
Alla base dell’intervento assicurativo vi è la valutazione, secondo parametri generali, della situazione di bisogno in cui versa il lavoratore o la sua famiglia.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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