Skip to content

La regolamentazione dei servizi e la disciplina del distacco dei lavoratori per prestazioni di servizi transfrontalieri


In questo capitolo si è inteso evidenziare il nesso di continuità che tiene insieme la regolamentazione dei servizi e la disciplina del distacco dei lavoratori per prestazioni di servizi transfrontalieri.
Entrambe le discipline hanno come scopo la garanzia di libertà fondamentali che si esercitano nel mercato, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà.
Questi presupposti non rendono tali libertà impermeabili alle infiltrazioni di nuovi principi di solidarietà.
Non sempre enumerabili come principi di diritto europeo, essi rientrano negli obiettivi di cui all’art. 2 Trattato UE e delle disposizioni sociali di cui agli artt. 136 e 137 Trattato CE.
Essi trovano inoltre collocazione, talvolta qualificati come diritti, nella Carta di Nizza.
Pur in assenza di una nozione unitaria di servizi, il Trattato fornisce criteri analoghi quanto alla loro circolazione, vincolando all’osservanza dei divieti gli apparati della pubblica amministrazione del Paese in cui si colloca chi riceve la prestazione, come pure quelli del Paese di origine.
Le procedure di valutazione reciproca prima descritte, alternative alle misure di armonizzazione che per ora la Commissione ha rinviato ad una fase futura di implementazione della direttiva, potrebbero costituire parte viva ed innovativa di un confronto concertativi con le parti sociali.
Questo è un terreno in cui coltivare nuovi principi di solidarietà compatibili con le libertà fondamentali nel mercato.
Quanto ai diritti sociali fondamentali ad esercizio collettivo, evocati in Viking e Laval, la loro ulteriore affermazione nell’ordinamento comunitario è in parte legata alle ancora incerte vicende di riforma del Trattato.
Appare assai improbabile che i riformatori rivedano la scelta iniziale di esclusione dello sciopero e della serrata dalle competenze del Trattato.
Meno ostico potrebbe risultare il terreno della legislazione secondaria per quanto attiene alla contrattazione collettiva transnazionale.
L’esercizio dei diritti collettivi, non inibito dalle garanzie preposte alla tutela delle libertà fondamentali nel mercato, sempre più si lega all’incisività degli interventi che le parti sociali riusciranno a realizzare per individuare punti di incontro fra standard normativi del Paese d’origine e del Paese di arrivo.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.