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Il distacco dei lavoratori nella libera prestazione di servizi


La direttiva sui servizi, nelle sue precedenti versioni e nel testo ora vigente, ha sempre indicato l’inviolabilità del terreno occupato dalla direttiva 96/71/CE, relativa al distacco temporaneo di lavoratori sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui opera abitualmente il prestatore di servizi.
Gli aspetti più problematici sono quelli relativi alla mancata cooperazione fra gli Stati membri, quanto alla trasparenza ed accessibilità delle informazioni, ma anche in relazione ai controlli da effettuare sui prestatori di servizi.
Per l’intervento delle parti sociali si apre uno spazio di straordinario interesse, a seguito di alcuni ricorsi in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, di cui si dirà in seguito.
Per ora si deve evidenziare che il segnale lanciato dalla Corte di Giustizia in Saeger ha influenzato significativamente la giurisprudenza in tema di libera prestazione di servizi, anche nel campo delle prestazioni di servizi in cui vi è distacco transfrontaliero di lavoratori.
La garanzia piena della libertà incardinata nell’art. 49 Trattato CE deve incontrare un punto di equilibrio nel confronto con la garanzia delle tutele, di origine legale e contrattuale, indirizzate ai lavoratori.
In ciascun ordinamento nazionale, infatti, ad un nucleo di norme imperative, vincolanti nei confronti dei contraenti individuali in forza di una loro rilevanza pubblica, si affianca un apparato più flessibile di tutele la cui gestione può rientrare nelle competenze della contrattazione collettiva.
I riflettori sono stati fin dall’inizio accesi sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva 96/71, che elenca le condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori distaccati.
Non si può negare che la decisione della Corte di Giustizia in Rush, precedente all’emanazione della direttiva sul distacco dei lavoratori ed attenta alle particolari esigenze delle imprese edili abbia inteso preservare il generale equilibrio del mercato del lavoro nazionale.
Una tale scelta è stata successivamente avvalorata dalla formulazione dell’art. 3, che apre spazi di discrezionalità agli Stati membri quanto alla definizione del nucleo di norme da ritenersi inderogabili.
Il pericolo del dumping sociale è stato evocato nei primi anni ’90 da quanti vedevano nella debolezza delle norme sociali un segno premonitore di forti squilibri nella costruzione del mercato interno.
L’adesione all’UE di nuovi Paesi che adottano standard economici e normativi più bassi rispetto a quelli vigenti negli altri Stati membri, ripropone un dilemma fra solidarietà e concorrenza.
In assenza di strumenti comunitari che aprano la strada alla contrattazione transnazionale, si fa sentire l’esigenza di nuove misure che valorizzino il ruolo delle parti sociali.
Sembra esservi una ragionevolezza di fondo nella giurisprudenza della Corte di Giustizia che, nel mettere a confronto la libera prestazione di servizi con la garanzia per i lavoratori distaccati di vedersi applicare le condizioni di lavoro vigenti nello Stato ospitante, opera distinzioni ed introduce adattamenti, ispirandosi al principio di proporzionalità.
Nonostante le già richiamate basi giuridiche della direttiva, l’attuazione dl disposto di cui all’art. 3 ha favorito l’adozione di politiche solidaristiche ed ha tenuto alta l’attenzione nel preservare la discrezionalità degli Stati membri, quanto alle materie da far rientrare nella nozione di “ordine pubblico”.
Nel caso dei lavoratori distaccati, non è tanto la nozione di “lavoratore” in quanto contraente debole che assiste l’interprete, quanto il principio di parità di trattamento fra lavoratori che svolgono mansioni equivalenti, principio vincolante per chi riceve il servizio.
La nozione di “ordine pubblico” inclusiva nelle norme imperative ritenute inderogabili nell’ordinamento del Paese ospitante si prefigge di salvaguardare l’impianto dei valori fondamentali per bandire la pratica del dumping sociale.
Interessa evidenziare questi aspetti anche in relazione alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, che contempera le libertà incardinate nel mercato con la tutela dei diritti fondamentali.
È proprio in questa prospettiva che si intende dare brevemente conto di due casi di estremo rilievo, su cui si è atteso il responso della Corte di Giustizia.
Prima di farlo è opportuno ribadire che le dimensioni della solidarietà incontrate fino ad ora nell’analisi di due direttive comunitarie sono tra loro assai diverse.
La direttiva sui servizi, non si propone fini solidaristici, se non nella prospettiva attesa ed auspicata di un incremento dell’occupazione, a seguito di un ulteriore e più capillare intervento di apertura dei mercati transnazionali.
C’è da aggiungere che la direttiva 2006/123/CE si propone di salvaguardare i regimi solidaristici nazionali, siano essi intesi come servizi pubblici finanziati dagli Stati, esclusi dal suo campo di applicazione, ovvero come sistemi complessi di norme sociali prodotte e gestite da soggetti collettivi nell’ambito delle proprie prerogative.
La direttiva sul distacco dei lavoratori non ha fini solidaristici, orientata com’è a disciplinare un’attività economica transfrontaliera.
Tuttavia, essa induce gli interpreti a riflettere sulla funzionalità del principio di parità di trattamento tra lavoratori distaccati e lavoratori residenti, al fine di promuovere stabilità nei mercati del lavoro nazionali e preservare i valori di fondo degli ordinamento che li regolano.

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