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La disciplina del contratto di somministrazione


Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e contenere una serie di elementi.
Tali elementi sono i seguenti: gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; il numero dei lavoratori da somministrare; i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori; il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; l’assunzione da parte del somministratore dell’obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; l’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; l’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa versi il somministratore; ecc…
Di tutti questi elementi l’agenzia di somministrazione deve dare comunicazione per iscritto al lavoratore, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atti di invio dello stesso presso l’utilizzatore.

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